Novità Fiscali

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Istituzione dei codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione

Il decreto Agosto ha previsto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000 n. 342, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione. Le imposte sostitutive sul saldo attivo della rivalutazione e sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati sono versati in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e le altre entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 29/E del 30 aprile 2021, ha istituito i codici tributo per eseguire il versamento tramite modello F24 delle sopracitate imposte sostitutive. Questi sono: ‘1857’ denominato ‘IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – art. 110, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104’; ‘1858’ denominato ‘IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO AI BENI RIVALUTATI – art. 110, comma 4, del decreto legge 14 agosto 202 n. 104’.

Il decreto legge liquidità ha previsto la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni anche per i settori alberghiero e termale. Al fine di consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva sul saldo attivo della rivalutazione l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo ‘1859’ denominato ‘IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – settori alberghiero e termale – art. 6-bis del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23’.