Novità Fiscali

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Istituzione del codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell’art. 110, comma 8-quater del decreto Agosto

Con la risoluzione n. 31/E del 24 giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell’articolo 110, comma 8-quater, del decreto legge Agosto (Dl n. 104 del 14 agosto 2020).

Ci riferiamo alla norma in materia di rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020.

La deduzione ai fini Irap del maggior valore imputato alle attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo.

Il comma 8-quater ha previsto la possibilità di effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall’articolo 176, comma 2-ter, del Tuir, al netto dell’imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 110 del decreto Agosto, da effettuarsi alle condizioni ivi previste.

Per consentire il versamento della suddetta imposta sostitutiva l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:

  • ‘1862’ denominato ‘IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO ALLE ATTIVITÀ’ IMMATERIALI – art. 110, comma 8-quater del decreto legge 14 agosto 2022 n. 104’.