Novità Fiscali

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Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Il decreto Rilancio, all’articolo 120, riconosce un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, fino ad un massimo di 80 mila euro. A tal fine il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri, le modalità ed i termini di applicazione, fruizione e cessione del credito d’imposta. In particolare ha stabilito che i beneficiari sono tenuti a comunicare l’ammontare delle spese ammissibili entro il 31 maggio 2021. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione e, in ogni caso, dal 1°gennaio al 30 giugno 2021. I beneficiari possono decidere di cedere il credito a soggetti terzi, con facoltà di successiva cessione. I cessionari utilizzano il credito d’imposta esclusivamente in compensazione entro il 30 giugno 2021. L’utilizzo in compensazione avviene mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate. Per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 2/E dell’11 gennaio 2021, ha istituito il codice tributo ‘6918’ denominato ‘CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – Articolo 120 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34’.