Novità Fiscali

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Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei Dpi

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 52/E del 14 settembre 2020, ha istituito il codice tributo ‘6917’ per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 del decreto Rilancio convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 17 luglio 2020. Tale legge riconosce un credito d’imposta del 60% per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta ai soggetti individuati nell’articolo 125, nella misura e alle condizioni ivi stabilite e fino ad un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario. L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 10 luglio scorso ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta prevedendo, in particolare, che ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito nell’articolo 125 del decreto Rilancio, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. In relazione alle spese effettuate il credito d’imposta può essere usato anche in compensazione. In alternativa all’utilizzo diretto i beneficiari possono cedere il credito a soggetti terzi, con facoltà di successiva cessione. I cessionari possono utilizzare il credito d’imposta in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata all’Agenzia delle Entrate la prima cessione del credito. Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dell’11 settembre scorso, ha determinato la percentuale di fruizione del credito d’imposta, pari al 15,6423%.