Novità Fiscali

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Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Primo semestre di applicazione delle nuove disposizioni normative

Con la risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in
merito alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi che per i soggetti
con volume d’affari superiore a 400mila euro è obbligatoria dal 1° luglio 2019 mentre per tutti gli
altri soggetti, dal 1°gennaio 2020. La richiesta di chiarimenti, in realtà, riguardava l’applicazione
delle sanzioni qualora durante il primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione
elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, siano state adottate diverse forme di
documentazione dei corrispettivi. Il documento cita i casi in cui il contribuente con volume d’affari
superiore a 400mila euro abbia emesso fatture in luogo della memorizzazione e trasmissione dei
corrispettivi ovvero, anziché dotarsi di registratore telematico, abbia emesso scontrini o ricevute
fiscali secondo la precedente normativa. L’Amministrazione finanziaria, con la circolare n.
15/E/2019, ha già precisato che i contribuenti ancora privi di registratore telematico possono
trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione.
Riassumendo, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo e fino al momento di disponibilità di un
registratore telematico, i contribuenti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei
corrispettivi giornalieri devono: certificarli con scontrini e ricevute fiscali; inviare i dati entro
l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; liquidare
correttamente e tempestivamente le imposte.
Non sussiste, invece, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei
corrispettivi giornalieri laddove, in luogo di scontrini o ricevute fiscali, le operazioni siano state
documentate tramite l’emissione di fatture ex art. 21 o 21-bis del decreto IVA.
Ugualmente, nessun obbligo di memorizzazione/invio è previsto per coloro che svolgono le attività
esonerate.
L’Agenzia delle Entrate ha inviato una comunicazione ai contribuenti con volume d’affari superiore
a 400mila euro, potenzialmente tenuti alla trasmissione telematica degli scontrini che, tuttavia, non
risultava effettuata. Questo, per favorire l’adempimento spontaneo e rimediare ad eventuali
violazioni mediante ravvedimento.
Nel caso in cui l’unica omissione riscontrabile sia la mancata trasmissione dei dati relativi ad
operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, la violazione può essere
regolarizzata, senza le sanzioni amministrative, tramite l’esecuzione dell’adempimento omesso
ovvero procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020
previsto per la presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2019.