Novità Fiscali

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Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Volume d’affari superiore a 400mila euro

Con la risoluzione n. 47/E dell’8 maggio 2019 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo n. 127/2015 e, in particolare, sulle modalità di determinazione del volume d’affari superiore a 400mila euro che determina l’obbligo di memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi dal prossimo 1°luglio. Il decreto legislativo citato prevede che, a decorrere dal 1°gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 Dpr 26 ottobre 1972 n. 633, sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica alle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Tali adempimenti sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’art. 24, comma primo, del suddetto decreto n. 633/1972. Come anticipato le disposizioni espresse trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro. In merito ai dubbi circa il concetto di volume d’affari il documento di prassi amministrativa stabilisce che per volume d’affari debba intendersi l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dal contribuente effettuate, registrate o soggette a registrazione. Tale volume è quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso. Per individuare i soggetti tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, occorre fare riferimento al volume d’affari relativo al 2018; le attività iniziate nel 2019 sono automaticamente escluse dall’obbligo per il 2019.