Novità Fiscali

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Novità Fiscali

Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza nel Mezzogiorno

Premessa

La legge di Bilancio 2019 ha introdotto un regime fiscale agevolato, a partire dal periodo di imposta 2019. Possono accedervi le persone fisiche non residenti, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che decidano di trasferire la propria residenza fiscale in Italia. Le predette persone fisiche trasferendosi in alcuni Comuni delle Regioni del Sud possono avvalersi dell’imposta sostitutiva con aliquota al 7%, per i redditi prodotti all’estero, da applicarsi fino ad un massimo di dieci periodi d’imposta a partire da quello in cui il soggetto ha esercitato l’opzione. La ratio della norma è favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni del Mezzogiorno con popolazione non superiore a 20mila abitanti da parte di soggetti non residenti titolari di pensione di fonte estera, magari titolari di grandi risorse finanziarie da investire in Italia.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 21/E del 17 luglio 2020, ha fornito chiarimenti sull’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, sull’esercizio e sugli effetti dell’opzione, sulla durata del regime agevolativo nonché sulla revoca e la cessazione degli effetti.

 

Ambito soggettivo di applicazione

Possono optare per il regime di favore soggetti stranieri o italiani titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che decidano di trasferirsi in Italia e, precisamente, in uno dei Comuni delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20mila abitanti o in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3mila abitanti del Centro Italia, tra quelli colpiti dai terremoti del 2016 e 2017. Il regime di favore è riservato ai soggetti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri. Non possono avvalersene, dunque, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia. Sono esclusi i titolari di redditi pensionistici percepiti a seguito di un rapporto di lavoro diverso da quello dipendente (ad esempio la pensione percepita da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo).

Per la fruizione del beneficio è necessario l’effettivo trasferimento della persona in Italia. Il regime spetta a chi non è stato fiscalmente residente in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti al trasferimento e proviene da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. Ad esempio, un soggetto che si è trasferito in Italia dopo il 2 luglio (1°luglio nel caso di anno bisestile) non può essere considerato fiscalmente residente per quell’anno, verificandosi i requisiti del radicamento della residenza, per un tempo inferiore alla maggior parte del periodo d’imposta. Chi, nel periodo d’imposta 2019, si è trasferito dal 3 luglio, non è considerato fiscalmente residente nel 2019 e, pertanto, non può accedere al regime di favore per quell’annualità d’imposta. Da ciò si comprende come ha rilevanza la data di iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente.

Ai fini della fruizione della misura in esame non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l’accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all’estero per il periodo indicato dalla norma a condizione che l’ultima residenza sia stata in un Paese con il quale sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale.

Il requisito formale dell’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente è soggetto a controlli accurati per contrastare eventuali trasferimenti solo ‘sulla carta’.

 

Ambito oggettivo di applicazione

I pensionati esteri che esercitano l’opzione per la flat tax hanno la possibilità di assoggettare a imposizione sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione, i redditi prodotti all’estero. Questi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 del Tuir, secondo il quale un reddito è prodotto nel territorio dello Stato quando sia possibile stabilirne il collegamento con una fonte produttiva situata in Italia, sulla base di precisi parametri tipizzati dal legislatore. Restano esclusi dall’assoggettamento a imposta sostitutiva e vengono quindi tassati in base alle ordinarie disposizioni vigenti per i soggetti residenti, tutti i redditi prodotti in Italia dai soggetti che vi si siano trasferiti ed abbiano optato per il regime fiscale di favore. Tali redditi concorrono alla formazione del loro reddito complessivo e vengono sottoposti a imposizione applicando le aliquote progressive ad una base imponibile che si compone: a) dei redditi prodotti in Italia; b) dei redditi esteri non inclusi nell’opzione.

 

Esercizio ed efficacia dell’opzione

I soggetti possono optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva su tutti i redditi prodotti oltre frontiera di qualunque categoria. L’opzione è valida sia se esercitata con la dichiarazione annuale presentata nei termini ordinari, sia se esercitata con la dichiarazione tardiva o integrativa/sostitutiva presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario. Peraltro, qualora il contribuente abbia versato l’imposta sostitutiva entro il termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi e non abbia perfezionato l’opzione in sede dichiarativa, può comunque avvalersi dell’istituto della ‘remissione in bonis’ esercitando l’opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. La circolare precisa che il ricorso alla remissione in bonis non è consentito laddove il contribuente abbia omesso di versare in tutto o in parte l’imposta sostitutiva relativa al primo periodo d’imposta entro il termine ordinario di esercizio dell’opzione, mancando in tal evenienza il ‘comportamento concludente’ necessario per avvalersi di tale istituto. Chi intende accedere al regime opzionale in esame, a partire dal 2019, dovrà esercitare l’opzione nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2020.

 

Esclusione di uno o più stati esteri

L’art. 24-ter, comma 8, del Tuir prevede la facoltà di non avvalersi dell’imposta forfettaria sostitutiva per i redditi prodotti in uno o più Stati esteri. Il contribuente può dunque scegliere di assoggettare a tassazione ordinaria i redditi prodotti in determinate giurisdizioni. Tale scelta deve riguardare necessariamente tutti i redditi prodotti nel Paese o territorio oggetto di esclusione dall’opzione. Operata la scelta di esclusione dal nuovo regime di alcuni Stati, questa non è  più revocabile ma può essere modificata solo nell’ottica di ampliare il novero delle giurisdizioni nei cui confronti non sarà applicabile il regime in parola. Per i redditi prodotti nei Paesi per i quali il contribuente non ha ritenuto di esercitare l’opzione valgono le regole ordinarie di tassazione vigenti per le persone fisiche residenti in Italia, con eventuale diritto al beneficio del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, se spettante.

 

Effetti dell’opzione

I pensionati esteri che intendono avvalersi del regime opzionale sono tenuti ad assoggettare i redditi prodotti all’estero all’imposta sostitutiva dell’Irpef, calcolata forfettariamente con aliquota del 7% per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione. Il versamento dell’imposta va effettuato in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo ‘1899’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef – PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI – art. 24-ter del Tuir’ da indicare in fase di versamento. L’imposta sostitutiva esaurisce l’obbligazione tributaria dovuta in Italia sui redditi prodotti all’estero. Una tabella riporta esempi di redditi esteri che per effetto dell’opzione per il regime di cui all’art. 24-ter del Tuir, non sconteranno più la ‘ritenuta d’ingresso’ prevista per legge.

 

Esonero dall’obbligo di monitoraggio, dal pagamento dell’Ivie e dell’Ivafe

Chi esercita l’opzione per il regime di favore (art. 24-ter Tuir) è esonerato dall’obbligo di monitoraggio fiscale riguardante le attività e gli investimenti esteri cui è tenuto sia il possessore diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria sia il titolare effettivo degli stessi, residenti nel territorio dello Stato. Un altro beneficio indiretto dell’opzione è l’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE). L’esenzione si applica per gli immobili detenuti direttamente dai soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime in esame o che siano detenuti per il tramite di una società fiduciaria, nonché nei casi in cui detti beni siano formalmente intestati ad entità giuridiche che agiscono quali persone interposte mentre, in realtà, l’effettiva disponibilità degli immobili è da attribuire a persone fisiche residenti.

Parimenti i beneficiari sono esentati dal pagamento dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio (IVAFE) dovuta da soggetti residenti per le attività finanziarie detenute all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

 

Durata del regime opzionale

La legge di Bilancio 2019 aveva stabilito che gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all’estero cessassero trascorsi 5 anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione. Complessivamente, quindi, l’opzione aveva una validità massima di 6 anni. Il decreto Crescita ha elevato la durata dell’opzione da 6 a 10 anni e si applica nel periodo di imposta in cui il soggetto diventa fiscalmente residente in Italia e per gli ulteriori 9 periodi di imposta.

 

Revoca dell’opzione

L’opzione per l’imposta sostitutiva in esame è liberamente revocabile anche prima della scadenza del regime prevista dalla norma. Chi ha esercitato l’opzione è dunque libero di revocarla in uno dei periodi d’imposta successivi a quello di scelta, comunicando tale revoca nella dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo di imposta di validità dell’opzione. La revoca è esercitata dal contribuente con le stesse modalità previste per l’esercizio dell’opzione, ovvero mediante presentazione della dichiarazione relativa all’ultimo periodo di imposta di validità dell’opzione. L’opzione è revocata quando il contribuente indica espressamente nella dichiarazione dei redditi che non intende più avvalersi del regime dell’imposta sostitutiva sui redditi esteri per le annualità successive.

 

Cessazione degli effetti del regime

L’opzione per il regime di favore cessa in caso di revoca del contribuente o qualora sia stata accertata l’insussistenza dei requisiti. In questo caso l’opzione perde efficacia ex tunc. Significa che va considerata come non esercitata dal contribuente e, conseguentemente, per i redditi prodotti all’estero è dovuta l’imposta ordinaria determinata sulla base del reddito complessivo del contribuente, al netto dell’imposta sostitutiva eventualmente versata, oltre agli interessi e alle sanzioni.

Nell’ipotesi in cui i requisiti si perdono successivamente al periodo in cui l’opzione è stata legittimamente esercitata, la decadenza opererà nel periodo d’imposta successivo a quello in cui è accertato il venir meno dei requisiti.

Per effetto delle modifiche apportate dal decreto Crescita, gli effetti dell’opzione cessano anche in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva. Ma gli effetti dell’opzione non cessano nell’ipotesi in cui il versamento dell’imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce l’omissione.

Pertanto, il contribuente che non abbia provveduto al pagamento, in tutto o in parte, dell’imposta sostitutiva permane nel regime, laddove provveda entro la data di scadenza del pagamento del saldo, relativo al periodo d’imposta successivo a quello in cui l’omissione è stata effettuata.

 

Ipotesi di decesso del neo residente

Nel caso di decesso del contribuente che ha esercitato l’opzione per il regime di favore occorre distinguere a seconda che lo stesso sia deceduto prima o dopo il versamento dell’imposta sostitutiva. Se è deceduto prima, gli eredi, se intenzionati a mantenere il regime di tassazione sostitutiva per detta annualità, devono provvedere al versamento per conto del de cuius. Se il contribuente è deceduto dopo aver versato l’imposta sostitutiva relativamente all’annualità precedente, gli eredi potranno decidere se applicare il regime opzionale per i redditi del de cuius realizzati dal 1°gennaio alla data del decesso, provvedendo a versare la relativa imposta sostitutiva.

Per le persone decedute nel 2019 o entro il mese di febbraio 2020 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, la dichiarazione deve essere presentata entro i più ampi termini distinti in relazione alla modalità (cartacea o telematica) di presentazione della dichiarazione.

 

Effetti derivanti dalla fuoriuscita dal regime

La cessazione, la revoca e la decadenza dal regime impediscono a chi aveva optato per il regime di esercitare una nuova opzione, con la conseguenza che lo stesso, finché fiscalmente residente in Italia, resterà assoggettato a imposizione ordinaria su tutti i redditi ovunque prodotti.