Novità Fiscali

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Principali novità in materia di imposta di registro, Iva e Irap contenute nel decreto Milleproroghe 2022

PREMESSA

Con la circolare n. 8/E del 29 marzo 2022 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni relative all’imposta di registro, Iva e Irap introdotte dal decreto Milleproroghe 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

Il documento di prassi amministrativa dedica il primo paragrafo alla sospensione dei termini per l’applicazione dell’agevolazione ‘prima casa’. Il secondo è invece riservato alla proroga dei versamenti per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie a causa di influenza aviaria e peste suina africana. Il terzo ed ultimo paragrafo concerne la proroga del termine per versare l’Irap non corrisposta a causa dell’errata applicazione dell’esonero introdotto dal decreto Rilancio.

SOSPENSIONE DEI TERMINI AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

La conversione in legge del decreto Milleproroghe 2022, ha prorogato, dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, i termini di scadenza in merito agli adempimenti da effettuare per non perdere l’agevolazione ‘prima casa’ ottenuta in sede di rogito notarile.

L’agevolazione concerne l’applicazione dell’imposta agevolata al 2% alla compravendita dell’ immobile da destinare ad abitazione principale. La sospensione dei termini introdotta dalla legge n. 15/2022 investe anche i mesi di gennaio e febbraio 2022 che erano rimasti fuori dalle proroghe.

Per la pandemia da Covid-19 il legislatore aveva, dapprima con il decreto Liquidità, proceduto alla sospensione dei termini per 313 giorni, ossia dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020. Successivamente con il decreto Milleproroghe 2021, convertito nella legge n. 21/2021, la scadenza del 31 dicembre 2020 è slittata al 31 dicembre 2021. Come già anticipato, il decreto legge n. 228/2021 ha prorogato la scadenza del 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022. Tuttavia quest’ultimo provvedimento è entrato in vigore lo scorso 1°marzo, lasciando ‘scoperti’ i due mesi di gennaio e febbraio.

Con la circolare in parola l’Agenzia delle Entrate ha parificato tutti i contribuenti facendo in modo che tutti possano beneficiare dell’agevolazione, anche coloro che ritenendo decaduto il beneficio ‘prima casa’ per decorso dei termini decadenziali abbiano versato maggiori somme a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Questi contribuenti hanno pertanto diritto al rimborso.

Parlando di benefici ‘prima casa’ ci siamo soffermati sulla sospensione dei termini agevolativi, ossia sul periodo in base al quale il contribuente è chiamato a compiere le attività che sono subordinate al mantenimento del bonus. Per fare un esempio, ogni contribuente è tenuto a trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione oggetto di atto traslativo agevolato entro 18 mesi dal rogito.

PROROGA DEI VERSAMENTI PER I SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITA’ DI ALLEVAMENTO AVICUNICOLO E SUINICOLO NELLE AREE SOGGETTE A RESTRIZIONI SANITARIE

Per alcune categorie di allevatori la legge n. 15/2022, avente decorrenza dal 1°marzo 2022, prevede la proroga, fino al 31 luglio 2022, dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte, alle trattenute riguardanti l’addizionale regionale e comunale all’Irpef effettuate dai sostituti d’imposta, nonché dei versamenti Iva, le cui scadenze ordinarie cadono nel periodo 1°gennaio – 30 giugno 2022.

La finalità della legge è quella di sostenere le attività economiche colpite dalle recenti emergenze sanitarie, prevedendo il rinvio di alcune scadenze fiscali per le imprese che operano in aree soggette a particolari restrizioni.

Beneficiano della proroga gli esercenti attività di allevamento avicunicolo e suinicolo che alla data di inizio del periodo di proroga dei termini, ossia al 1°gennaio 2022, hanno la sede operativa in uno dei comuni rientranti nelle aree assoggettate a particolari restrizioni da ordinanze o disposizioni delle autorità competenti a seguito della verifica di casi di peste suina africana o di influenza aviaria.

Non beneficiano dell’agevolazione in commento coloro che, alla data del 1°gennaio 2022, avevano sede operativa in un comune in cui era cessata l’efficacia delle restrizioni dovute all’emergenza.

La proroga trova applicazione anche qualora le restrizioni vengono disposte dalle autorità competenti in data successiva al 1°gennaio 2022, ma solamente con riferimento ai versamenti che scadono nel periodo compreso tra la data di decorrenza delle restrizioni sanitarie e il 30 giugno 2022.

In merito all’ambito soggettivo di applicazione della norma la circolare ritiene che rientrano tra i ‘soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo’ coloro che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, esercitano l’attività in via non marginale rispetto all’attività complessivamente svolta. A tal fine, per il riscontro del requisito della ‘non marginalità’, può farsi riferimento al volume d’affari del periodo d’imposta precedente a quello in cui sono state emanati l’ordinanza o il dispositivo che hanno dichiarato le restrizioni. In particolare, le attività di allevamento avicunicolo o suinicolo possono considerarsi non marginali nell’ipotesi in cui abbiano generato un volume d’affari non inferiore al 10% di quello complessivo.

Come già detto l’agevolazione ha ad oggetto la proroga dei termini di versamento di adempimenti, come quelli citati, in un arco temporale più ampio. Non beneficiano della proroga i versamenti dovuti a seguito di atti emessi dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione come pure i versamenti delle somme da ravvedimento operato nel periodo dal 1°gennaio al 30 giugno 2022.

Pur non essendo espressamente previsto, atteso che si tratta di una proroga del termine per l’effettuazione dei versamenti, la cui scadenza è normativamente fissata al 31 luglio 2022, si ritiene che in relazione a tali versamenti non sono dovuti interessi fino a tale data.

Gli eventuali versamenti già effettuati nei mesi di gennaio e febbraio 2022, ossia prima della data di decorrenza della disposizione, non potranno essere oggetto di rimborso.

PROROGA DEL TERMINE PER VERSARE L’IRAP NON CORRISPOSTA PER ERRATA APPLICAZIONE DELL’ESONERO PREVISTO DAL DECRETO RILANCIO

Il decreto Milleproroghe 2022 è intervenuto sul decreto ‘Agosto’, posticipando dal 31 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 il termine entro cui pagare, senza applicazione di sanzioni e interessi, il saldo Irap 2019 e il primo acconto Irap 2020, non versati a causa dell’errata applicazione delle misure di esonero contenute nel decreto Rilancio, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19’ (c.d. Temporary Framework).

Il legislatore, con l’art. 24 del decreto Rilancio, aveva previsto che i soggetti con un volume di ricavi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto Rilancio, nonché i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, non fossero tenuti al versamento:

  • del saldo dell’Irap relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019;
  • della prima rata dell’acconto Irap dovuto per il periodo d’imposta successivo.

Il citato decreto Agosto ha riconosciuto la possibilità di procedere, entro il 30 novembre 2020, al pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, dell’Irap non versata a causa dell’errata applicazione delle previsioni di esonero contenute nel decreto Rilancio. Tale termine è stato prorogato più volte. L’ultimo rinvio è stato operato dal decreto Milleproroghe 2022 che ha fissato al 30 giugno 2022 il termine per il saldo Irap 2019 e per il primo acconto 2020.

Con il decreto dell’11 dicembre 2021 il Mef ha stabilito le modalità di attuazione ai fini della verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea, entro la quale è possibile beneficiare dell’aiuto.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento in corso di emanazione, individuerà termini, modalità e contenuto dell’autodichiarazione con la quale il beneficiario degli aiuti di Stato dovrà attestare che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di legge.


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