Novità Fiscali

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Novità Fiscali

Rappresentante fiscale di intermediario estero

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 5/E del 16 gennaio 2019, risponde all’interpello di una società inglese e chiarisce che una banca estera dotata di una stabile organizzazione in Italia può nominare un rappresentante fiscale a patto che questa non svolga in Italia attività di custodia titoli per le quali assume il ruolo di sostituto d’imposta e purché il mandato sia circoscritto a gestire quelle specifiche fattispecie. La banca estera rende noto che assumerà la qualifica di banca di ‘secondo livello’. Sono tali quelle abilitate a intrattenere rapporti diretti con l’Amministrazione finanziaria, compresi enti e società non residenti che per adempiere devono tuttavia nominare un rappresentante fiscale in Italia. La questione sottoposta all’attenzione del fisco verte sulla possibilità per la banca estera di nominare un rappresentante fiscale avendo una propria branch in Italia. Come anticipato il documento di prassi amministrativa stabilisce che considerata la complessità tecnica delle attività che le norme tributarie richiedono al rappresentante fiscale dell’intermediario non residente, se la stabile organizzazione non svolge in Italia attività di custodia titoli per le quali assume il ruolo di sostituto d’imposta, l’intermediario non residente può nominare un rappresentante fiscale circoscrivendo l’ambito del mandato a specifiche fattispecie.