Novità Fiscali

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Regime speciale per i lavoratori impatriati – attività lavorativa prestata all’estero in posizione di distacco – chiarimenti

Una società chiede chiarimenti in merito al regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati, disciplinato dall’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015. Le delucidazioni riguardano, in particolare, la limitazione posta dalla circolare n. 17/E/2017 che esclude dall’accesso all’agevolazione i lavoratori che rientrano in Italia da distacchi all’estero. La società si domanda se la richiamata preclusione al regime speciale prevista per gli impatriati possa trovare applicazione nel caso sottoposto vista la lunga assenza del dipendente dal territorio italiano, la presenza di distacchi successivi e di assunzioni locali per posizioni di volta in volta differenti che dimostrano un percorso di carriera internazionale.
Il regime speciale prevede che i redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia concorrano alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%. L’agevolazione è temporanea e applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro anni successivi. Destinatari del beneficio fiscale sono i cittadini Ue o extra-Ue in possesso di un titolo di laurea con almeno due anni di attività di lavoro dipendente o di impresa all’estero. L’agevolazione interessa anche chi ha svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, al fine di conseguire un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Per fruire del beneficio fiscale l’interessato, per i due periodi di imposta antecedenti quello in cui si rende applicabile l’agevolazione, non deve essere stato iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente e non deve aver avuto nel territorio dello Stato il centro principale dei propri affari e interessi, né la dimora abituale.
Ma l’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015 non disciplina esplicitamente la posizione del soggetto distaccato all’estero che rientri in Italia.
Con la circolare n. 17/E/2017 l’Agenzia ha chiarito che i soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati distaccati all’estero non possono fruire dell’agevolazione in considerazione della situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia. La posizione restrittiva adottata nella citata circolare non preclude, tuttavia, la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia determinato da altri elementi. Ciò può avvenire, ad esempio, quando il distacco sia più volte prorogato e, la sua durata nel tempo, determini un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento all’estero. Oppure, quando il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia. In tali ipotesi l’Agenzia ritiene che le peculiari condizioni di rientro dall’estero dei dipendenti, non precludano ai lavoratori in posizione di distacco l’accesso al beneficio ex art. 16 Dlgs n. 147/2015.
Per quanto riguarda il caso esposto in cui il lavoratore dipendente è un cittadino italiano in possesso di titolo di laurea, trasferitosi all’estero dal 2004 per distacco e rientrato nel settembre 2015, l’Agenzia ritiene che ricorrano i presupposti per cui l’interessato possa essere ammesso a beneficiare dell’agevolazione in argomento dal 2016, anno di acquisizione della residenza fiscale in Italia.