Novità Fiscali

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Solo dopo l’incasso delle fatture è possibile chiudere la partita Iva del professionista. Il principio vale anche per gli eredi del professionista

E’ dedicata alla cessazione dell’attività professionale, con conseguente estinzione della Partita Iva la risoluzione n. 34/E dell’11 marzo 2019 dell’Agenzia delle Entrate. A tal fine è necessario che tutti gli adempimenti conseguenti ad operazioni attive e passive trovino conclusione. Il professionista che non svolge più l’attività professionale non può estinguere la partita Iva in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare nei confronti dei clienti. La cessazione dell’attività professionale – dice la risoluzione n. 232/E/2009 – non coincide con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere prestazioni professionali, ma con quello, successivo in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. Fino al momento in cui il professionista non realizza la riscossione dei crediti l’attività professionale non può ritenersi cessata. Quanto espresso è applicabile anche agli eredi del professionista. Significa che, in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita Iva del professionista defunto sino a quando non viene incassata l’ultima parcella. Se non hanno intenzione di aspettare l’incasso del corrispettivo comunque possono sempre anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal de cuius e chiudere la partita Iva appena emessa l’ultima fattura. Se gli eredi decidono di non emettere anticipatamente le fatture, possono derogare alla norma che obbliga a chiudere la partita Iva entro 6 mesi dalla morte del contribuente. In caso di esigibilità differita gli eredi possono chiudere la partita Iva anche senza aspettare l’incasso delle fatture emesse con Iva differita, considerando nell’ultima dichiarazione annuale Iva anche le operazioni per le quali non si è verificata l’esigibilità dell’imposta.


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