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Sospensione dei termini e accertamento con adesione – Dl ‘Cura Italia’ – chiarimenti

Per rispondere all’emergenza sanitaria da coronavirus il decreto legge ‘Cura Italia’ ha introdotto la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo degli uffici nonché di quelli processuali. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, fornisce le prime indicazioni circa l’impatto della disciplina inerente alla sospensione dei termini sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione.
L’art. 67 del decreto ‘Cura Italia’ prevede che ‘sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori’. Tale norma non sospende le attività degli uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento. Tuttavia, in questo periodo emergenziale, gli uffici delle Entrate sono stati invitati ad evitare lo svolgimento delle attività sopra indicate, anche per evitare lo spostamento fisico dei contribuenti e dei loro rappresentanti.
Anche l’articolo 83, comma 2, del decreto prevede la sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, precisando che ‘ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo’. Conseguentemente: per gli avvisi notificati prima del 9 marzo 2020 con termine di impugnazione ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, con ripresa a decorrere dal 16 aprile. Per gli avvisi notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 l’inizio del decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione.
La sospensione disciplinata dall’articolo 83 trova applicazione anche nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente. Pertanto, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza del contribuente, sia la sospensione prevista dall’art. 83 del decreto. Ad esempio, nel caso di un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020.
Laddove ci sia in concreto un condiviso interesse a svolgere il procedimento di accertamento con adesione nonostante il periodo emergenziale, si potrà farlo tutelando sempre la salute dei dipendenti e dei cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti. A tal fine il contraddittorio potrà svolgersi ‘a distanza’ privilegiando l’impiego della posta elettronica certificata, senza tuttavia escludere la posta elettronica ordinaria qualora il contribuente fosse privo di Pec. Il contraddittorio potrà svolgersi anche in videoconferenza o al telefono.
Il documento di prassi amministrativa indica in dettaglio come è articolata la procedura che inizia con l’identificazione del contribuente o del suo rappresentante, prosegue con lo svolgimento del contraddittorio e la successiva redazione del verbale. Segue l’invio, tramite Pec o mail, del file al contribuente il quale, se non ravvisa errori, procede alla stampa del documento e alla sua sottoscrizione. Analoga azione svolge il verbalizzante dell’ufficio una volta ricevuta la stampa del file, con l’acquisizione del protocollo e l’invio del documento al contribuente.
Le indicazioni precedenti sono adattabili all’ipotesi di procedimento di accertamento con adesione avviato dall’ufficio, tramite invito al contribuente e all’istanza di adesione riferita a processo verbale di constatazione presentata dal contribuente. Le stesse considerazioni si rendono applicabili in ipotesi di adesione ai fini delle altre imposte indirette o ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l’intesa col contribuente.
Non è interessato dalla sospensione in argomento il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto entro cui versare le somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione.


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