Novità Fiscali

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Trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dalla previdenza professionale obbligatoria svizzera (LPP)

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 3/E del 27 gennaio 2020, ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dagli enti previdenziali in Svizzera. Nel caso sottoposto un cittadino italiano, residente fiscale in Italia, chiedeva di riscattare la pensione accumulata nel ‘secondo pilastro’ (LPP) avendo lavorato nella Confederazione elvetica dal 1°gennaio 2011 al 30 giugno 2012. L’istante aveva chiesto alla banca svizzera, in qualità di ente gestore dell’erogazione finanziaria, di versare il capitale maturato su un suo conto corrente svizzero, senza il tramite di un intermediario italiano. L’Amministrazione finanziaria chiarisce che in assenza di un intermediario finanziario presso il quale far accreditare le prestazioni, il cittadino italiano non può fruire della ritenuta a titolo di imposta del 5% sulle prestazioni professionali maturate in Svizzera. Il tramite di un intermediario residente è infatti elemento necessario per l’applicazione della norma agevolativa. Pertanto, nel caso sottoposto, considerato che il contribuente, come detto, è un soggetto fiscalmente residente in Italia e che l’ente pensionistico ha natura privatistica, alla somma in questione non riscossa tramite intermediari residenti non si può applicare la ritenuta alla fonte del 5% a titolo d’imposta. Dunque, la somma liquidata al cittadino italiano sotto forma di capitale dovrà essere assoggettata a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a), secondo periodo, del Tuir.