Novità Fiscali

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Trattamento Iva – Servizi sostitutivi di mensa aziendale resi a mezzo di buoni pasto

Con la risoluzione n. 75/E del 1°dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento Iva dei servizi sostitutivi di mensa aziendale resi a mezzo di buoni pasto. Il soggetto istante fa presente la propria incertezza sulla corretta determinazione della base imponibile oggetto di fatturazione da parte delle mense aziendali ed interaziendali convenzionate nei confronti delle società emittenti i ticket.

L’Amministrazione finanziaria richiama il decreto del Mise n. 122/2017 che regolamenta i servizi sostitutivi di mensa aziendale. Con l’emissione dei buoni pasto si rende, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale. Il decreto disciplina anche il contenuto e le clausole di regolamentazione degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

Il servizio sostitutivo di mensa aziendale, attraverso l’erogazione di buoni pasto, comporta che, giuridicamente, si instaurino due diversi rapporti contrattuali: il primo, tra la società emittente i buoni pasto e il datore di lavoro; il secondo, tra la società emittente e la mensa aziendale ed interaziendale che accetta i buoni pasto.

In merito al primo rapporto l’Agenzia fa presente che alla somministrazione di alimenti e bevande presso la mensa aziendale si applica l’aliquota agevolata del 4% la quale deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreché siano commesse da datori di lavoro. L’aliquota ridotta al 4% riguarda tutte le prestazioni aventi ad oggetto somministrazioni fornite al personale dipendente nei locali di ‘mensa aziendale’. La risoluzione n. 202/E/2002 ha precisato il significato da attribuire alla locuzione ‘mense aziendali’, intendendosi per tali quelle la cui gestione è data in appalto ad un’impresa specializzata ovvero effettuata direttamente dall’azienda, indipendentemente dal luogo in cui è situata la mensa. L’appaltatore, inoltre, è tenuto alla fornitura degli alimenti esclusivamente nei confronti dei dipendenti. Con riferimento al primo rapporto, la base imponibile da assoggettare ad Iva al 4% è costituita dal prezzo convenuto tra le parti, non rilevando la circostanza che tale prezzo sia pari, inferiore o superiore al valore facciale indicato nel buono pasto.

Per quanto concerne il secondo rapporto, tra la società emittente e la mensa aziendale ed interaziendale che accetta i buoni pasto, la misura dell’aliquota applicabile sarà del 10%. A tal riguardo, si osserva che, a titolo di corrispettivo, le società di emissione dei buoni pasto applicano una percentuale di ‘sconto incondizionato’ sul valore nominale dei buoni pasto. In tal caso, la base imponibile va determinata applicando la percentuale di sconto convenuta al valore facciale del buono pasto, scorporando, quindi, dall’importo così ottenuto, l’imposta in esso compresa, mediante l’applicazione delle percentuali di scorporo dell’Iva.


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