Novità Fiscali

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Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica

Con la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti in tema di fatturazione elettronica dopo le novità apportate dalla legge di bilancio 2018 che ha rinviato al 1°gennaio 2019 l’obbligo di emissione del documento elettronico per le cessioni di carburante per autotrazione. Le precisazioni riguardano le tipologie di carburante interessate dalla fatturazione elettronica, l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, i termini di trasmissione delle fatture, le modalità di inoltro dei documenti scartati e i criteri di registrazione e conservazione. Il documento di prassi amministrativa precisa che sono da documentare con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio effettuate tra soggetti passivi d’imposta destinati ad essere utilizzati come carburante per motori per uso autotrazione. La fatturazione elettronica riguarda anche le cessioni intermedie, come l’acquisto del singolo distributore da un grossista. Pertanto, sono escluse le cessioni di carburanti diversi da quelli impiegati nei veicoli che circolano su strada, come i rifornimenti per aeromobili ed imbarcazioni.

In merito all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo obbligo le disposizioni contenute nella legge 205/2017 si adeguano alle disposizioni comunitarie che con la decisione di esecuzione (Ue) 2018/593 ha autorizzato l’Italia ad introdurre nel territorio nazionale l’applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria generalizzata. In particolare, l’Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano. Conseguentemente sono esclusi i soggetti non residenti meramente ‘identificati’ in Italia. Solo i soggetti stabiliti sono dunque obbligati a emettere fattura elettronica. Tra i soggetti stabiliti non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente identificati, a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una stabile organizzazione.

In merito ai termini di trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio (SdI) viene evidenziato che le disposizioni in tema di fatturazione elettronica non derogano ai termini di emissione dei documenti che restano ancorati al momento di effettuazione dell’operazione e di esigibilità dell’imposta. Ne deriva che, fatte salve le eccezioni (pensiamo alle fatture differite), l’emissione dell’e-fattura dovrà essere contestuale alla cessione del carburante. Ma la contestualità deve essere valutata alla luce del processo previsto per la creazione e la trasmissione del documento al SdI. La circolare precisa che, inviata tempestivamente la fattura al Sistema, in assenza di un suo scarto, i tempi di elaborazione (cioè consegna/messa a disposizione del cessionario/committente) diventano marginali, assumendo rilievo, ai fini dell’emissione della fattura immediata, la sola data di formazione e contestuale invio al SdI. Tuttavia, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, si considera violazione non punibile l’invio al Sistema del file fattura con un minimo di ritardo che non pregiudica la corretta liquidazione dell’imposta.

In merito alla fattura scartata dal Sistema di Interscambio il documento ritiene che la fattura deve essere emessa o inviata nuovamente entro cinque giorni dalla notifica di scarto, con la data e il numero del documento originario. Qualora ciò non sia possibile si può alternativamente emettere:
a) Una fattura con nuovo numero e data, per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da SdI e successivamente stornata con variazione contabile interna;
b) Una fattura con una specifica numerazione da cui emerga che si tratta di un documento rettificativo del precedente scartato dal SdI.

Con riguardo agli appalti la circolare precisa che l’obbligo della fatturazione elettronica trova applicazione solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge. Nell’ambito degli appalti vi sarà obbligo di emettere fattura elettronica via SdI solo in capo a coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica ovvero a chi, nell’esecuzione del contratto d’appalto, è titolare di contratti di subappalto o riveste la qualifica di subcontraente. Sono esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione tutti i rapporti in cui vi è un soggetto che non può essere qualificato come Pa.

La disciplina della fatturazione elettronica prevista dalla legge n. 205/2017, non ha inciso sugli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute. Restano dunque valide le delucidazioni fornite in passato.
La circolare chiarisce che è possibile conservare anche copie informatiche delle fatture elettroniche ad esempio in formato ‘PDF’, ‘JPG’ o ‘TXT’. Si rammenta che chi emette/riceve fatture elettroniche ha facoltà di conservare le stesse tanto sul territorio nazionale quanto all’estero, in Paesi con i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.

Infine, si chiarisce che il servizio di conservazione delle fatture tramite il servizio gratuito messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate non è limitato ad una tipologia di destinatario delle fatture (soggetto passivo d’imposta, consumatore o altro), ma riguarda le fatture elettroniche in generale e, dunque, anche quelle emesse nei confronti della Pa e transitate tramite SdI.