Novità Fiscali

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Utilizzo dell’eccedenza di Ace a scomputo dei maggiori imponibili definiti

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 21 marzo 2019, fornisce le indicazioni in merito alla possibilità di utilizzare l’eccedenza di Ace in diminuzione dai maggiori imponibili oggetto di definizione in sede di accertamento con adesione e in relazione alle modalità di riconoscimento di tale eccedenza. L’accesso all’Ace, che è un incentivo alla capitalizzazione delle imprese, consente di dedurre dal reddito imponibile i capitali che vengono utilizzati per incrementare il patrimonio delle imprese. Chi ha un’eccedenza Ace ha la possibilità di riportarla nei periodi d’imposta successivi ai fini Ires o convertirla in credito d’imposta Irap. Con la legge di Bilancio 2019 la disciplina dell’Ace è stata abrogata, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, facendo salva la possibilità di scomputare l’eccedenza di Ace del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, dal reddito complessivo netto dei periodi d’imposta successivi.
Lo scomputo dell’eccedenza di Ace nel procedimento di accertamento con adesione
Nel procedimento di accertamento con adesione occorre considerare l’ottica di ripristino della situazione che si sarebbe realizzata se il contribuente avesse dichiarato sin da subito il proprio imponibile in misura corretta. In tal caso, il maggior reddito accertato sarebbe confluito nel reddito complessivo netto e avrebbe trovato compensazione con il rendimento nozionale Ace. Alla luce di ciò, l’eccedenza riportabile di Ace, se ancora disponibile, può essere riconosciuta a scomputo del maggior imponibile accertato in sede di definizione in adesione, su richiesta del contribuente.
Lo scomputo dell’eccedenza di Ace in presenza di perdite
Nel caso in cui siano presenti perdite di periodo o pregresse nell’anno di imposta oggetto di verifica, in sede di procedimento di adesione, il contribuente può richiedere lo scomputo dell’eccedenza Ace per abbattere solo la parte del maggior imponibile che ecceda le eventuali perdite di periodo e pregresse, esposte nella dichiarazione del periodo d’imposta oggetto di rettifica e utilizzabili nella misura prevista in relazione alla loro natura.
Se, in sede di adesione, il contribuente decide di presentare il modello IPEA per chiedere lo scomputo delle perdite pregresse, presenti nel periodo d’imposta oggetto di verifica e non utilizzate, l’ufficio dovrà scomputare prioritariamente le perdite pregresse e, sul residuo, l’eccedenza di Ace. Operato lo scomputo dell’eccedenza di Ace, l’ufficio sarà tenuto ad assicurare che la stessa non permanga nella disponibilità del contribuente al fine di evitare un’eventuale duplicazione di deduzione.
Lo scomputo dell’eccedenza di Ace per i soggetti aderenti al consolidato
Anche i soggetti aderenti al consolidato nazionale hanno la possibilità di chiedere lo scomputo dell’eccedenza di Ace in sede di definizione in adesione. In sede dichiarativa, l’eccedenza di Ace – dice l’Agenzia delle Entrate – deve essere trasferita dalla consolidata alla fiscal unit solo per la parte che va oltre il proprio reddito complessivo netto. L’eccedenza non trasferita per mancanza di capienza nel reddito del gruppo, sarà riportabile, anche parzialmente, nei periodi d’imposta successivi dalle singole società aderenti al consolidato e potrà essere trasferita alla fiscal unit anche nei periodi d’imposta successivi; in alternativa, la singola consolidata può trasformare tale eccedenza in credito d’imposta utilizzabile in compensazione ai fini Irap.