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Termini sempre doppi in caso di maxievasione fiscale. In questi casi, infatti, si configura la speciale condizione obiettiva che non necessita della presentazione della querela penale. Né l’avviso dell’amministrazione deve contenere alcuna motivazione. A sancirlo la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 4205/2019 che ha accolto il ricorso delle Entrate. Secondo gli ‘ermellini’ l’avviso dell’amministrazione non deve contenere alcuna motivazione in quanto l’onere motivazionale previsto dall’art. 7 della legge 212/2000 afferisce all’an e al quantum della pretesa tributaria e ha lo scopo di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa.


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