Rassegna Fiscale

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Con la dichiarazione Iva detraibili le fatture in ritardo

Nei righi da VF1 a VF13 della dichiarazione Iva 2019, relativa al 2018, è ancora possibile detrarre l’Iva delle fatture passive del 2016, per operazioni effettuate nel 2016, anche se ricevute successivamente a tale data. Via libera anche allo scomputo dell’Iva delle fatture relative a operazioni passive effettuate nel 2017 o nel 2018, con Iva esigibile nel 2017 o 2018 e ricevute dal cessionario o dal committente nel 2018, ma non registrate da quest’ultimo nel 2018, ad esempio, per una dimenticanza. Nell’ultima liquidazione del 2018 non è possibile detrarre l’Iva delle fatture per operazioni effettuate nel 2018, se sono state ricevute nel 2019. L’Iva di queste fatture del 2018, ma ricevute nel 2019, può essere detratta nel 2019. I documenti del 2017 o 2018, con Iva esigibile nel 2017 o 2018, ricevuti nel 2018 ma non registrati nel 2018, vanno registrati in un ‘apposito sezionale’ per procedere alla detrazione dell’Iva. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Detrazione Iva a maglie larghe’ – pag. 28)


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