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Coop sociale, 110% su misura

Con due risposte di interpello, la n. 406 e la n. 407, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente in merito a due particolari fattispecie nell’ambito del Superbonus e nell’ambito della cessione dei bonus. La cooperativa sociale non può beneficiare della peculiare modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi al 110%, se il cambio di destinazione d’uso della struttura ad attività socio-sanitaria da D/2 a B/1 o B/2 avviene soltanto alla fine dei lavori. E il trasferimento dei bonus edilizi alla consolidante, per il conseguente utilizzo in compensazione con l’Ires di gruppo, non configura una ipotesi di cessione a terzi dei crediti d’imposta. La cooperativa non può avvalersi della modalità di calcolo dei limiti di spesa disciplinata dal comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio in quanto si fa riferimento alla situazione catastale esistente all’inizio dei lavori e non a quella risultante al termine degli stessi.


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