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Deposito successivo del giudicato esterno se il tempo è in scadenza

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 35920 depositata ieri, ha stabilito che nel processo tributario, se il giudicato esterno si è formato nell’imminenza della scadenza del termine per il ricorso per Cassazione, è consentito al ricorrente, che abbia già allegato in tale ricorso la sentenza di merito priva di attestazione sull’avvenuto giudicato, di depositare con memoria successiva la medesima sentenza munita questa volta dell’attestazione di cancelleria. Occorre infatti tener conto del principio di precauzione, non potendosi imporre al ricorrente di predisporre il ricorso per cassazione negli ultimi giorni utili per l’impugnazione rischiando così di incorrere nell’inammissibilità per tardività.


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