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Distacco, la Corte Ue lascia solo uno spiraglio alla non imponibilità Iva

Nei gruppi aziendali la necessità di distaccare personale da un’impresa all’altra è sempre più ricorrente. Il distacco deve tuttavia confrontarsi con il tema dell’imponibilità Iva che deriva dal riaddebito delle spese dalla distaccataria alla distaccante. La Corte di giustizia Ue ha dichiarato l’incompatibilità dell’art. 8, comma 35, della legge 67/1988 nella parte in cui stabilisce che ‘non sono da intendere rilevanti ai fini Iva i prestiti o distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo’. In pratica, la distaccante, non può esimersi da sottoporre a Iva tale rimborso nel caso in cui vi sia l’esistenza di un rapporto sinallagmatico, ovvero di un nesso diretto, tra la prestazione di distacco del personale e la controprestazione di pagamento degli importi fatturati. È poi irrilevante ai fini Iva, l’importo del corrispettivo, che può essere pari, superiore o inferiore ai costi del personale che il soggetto passivo ha sostenuto a suo carico nell’ambito della fornitura della sua prestazione.


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