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Dta, le eccedenze Ace trasformate in tax credit restano alla ‘fonte’

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 728/2021, ha fornito chiarimenti sulla trasformazione in crediti d’imposta delle Dta derivanti da perdite fiscali ed eccedenze Ace pregresse in occasione della cessione di crediti deteriorati da parte di società appartenenti a un consolidato fiscale in base all’articolo 44-bis del decreto legge n. 34/2019 contenente misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. Le eccedenze Ace non trasferite al consolidato per incapienza a livello di gruppo sono trasformate dalla società che le ha generate. Sono trasformabili le Dta afferenti a tutte le perdite riportate a nuovo dalla fiscal unit, prescindendo dal fatto che le medesime siano state generate e trasferite da un soggetto diverso dalla società cedente. Tali perdite sono gerarchicamente postergate rispetto alle eccedenze Ace e alle perdite ante consolidato riportate dalla società cedente. Priorità va data alle perdite delle società che hanno ceduto il credito.


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