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Esteso il patteggiamento con debito fiscale non estinto

Con la sentenza n. 10800/2019 la Cassazione penale ha affermato che è legittimo il patteggiamento della pena per i reati di dichiarazione infedele, omessa presentazione e occultamento di scritture contabili anche senza aver estinto il debito tributario. Un imprenditore veniva imputato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Iva e di occultamento di scritture contabili. Con il via libera del pm il Tribunale lo ammetteva al patteggiamento. Avverso tale decisione la procura presentava appello per Cassazione per inosservanza dell’art. 13 Dlgs 74/2000. I giudici del Palazzaccio hanno rigettato il ricorso della Procura affermando che la condizione per accedere al patteggiamento per i reati tributari è costituita dal preventivo e integrale pagamento del debito, delle sanzioni e degli interessi, nonché dal ravvedimento operoso. Ci sono però delle eccezioni. La divergenza delle cause di non punibilità resta il nodo da sciogliere.


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