Rassegna Fiscale

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I costi non contabilizzati escludono la rilevanza penale

Nel corso di Telefisco 2019 il Comando generale della Guardia di finanza ha chiarito che nel calcolo dell’imposta evasa ai fini penali vanno considerati anche i costi non contabilizzati, purché ci sia la prova del loro sostenimento. A tal fine, nell’ipotesi di vendite di immobili non dichiarati, sarà possibile considerare il valore delle rimanenze finali dell’esercizio previo esame del loro corretto ammontare. Spetta al giudice penale quantificare l’imposta evasa in presenza di un reato tributario e per farlo non deve necessariamente attenersi alla quantificazione svolta dall’amministrazione finanziaria in sede di accertamento tributario o dal giudice tributario. Si tratta di due procedimenti autonomi che hanno regole sostanziali e probatorie differenti. Secondo l’orientamento dei giudici di legittimità, il giudice penale procedendo all’accertamento dell’imposta effettivamente dovuta deve considerare anche i costi e le spese effettivamente sostenuti, anche se non dichiarati.


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