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Il credito per imposte estere alleggerisce l’adesione

L’Agenzia delle Entrate ha dedicato la circolare n. 4/E di ieri all’accertamento. I due più importanti chiarimenti precisano che in caso di accertamento di un maggior reddito imponibile lo stesso potrà essere abbattuto con le perdite pregresse. La detrazione del credito per imposte estere potrà invece essere riconosciuta in detrazione dalla maggiore imposta definita nell’ambito del procedimento di adesione. La prima fattispecie riguarda il riporto delle perdite che sono utilizzabili limitatamente all’80% del reddito imponibile, mentre sono utilizzabili in misura piena se realizzate nei primi 3 periodi d’imposta dalla costituzione, purché riferite ad una nuova attività produttiva. La seconda fattispecie riguarda il credito d’imposta estero ex articolo 165 del Tuir, per cui le imposte estere pagate a titolo definitivo sono detraibili dall’imposta netta dovuta secondo una certa proporzione.


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