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Indennizzo deducibile nell’anno di risoluzione del contratto

Il costo di un indennizzo conseguente alla risoluzione contrattuale è deducibile quando si verificano le circostanze che determinano la risoluzione di diritto del contratto e, pertanto, sorge l’obbligazione al pagamento. E’ quanto emerge dalla risposta all’interpello n. 108 del 12 dicembre scorso, con cui l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito ai profili di imputazione temporale dell’indennizzo derivante dalla risoluzione di un contratto di leasing. La fattispecie riguarda una società Oic adopter che aveva stipulato un contratto di leasing immobiliare in costruendo con una società di leasing. Il contratto prevedeva che in caso di risoluzione di diritto del contratto il locatario avrebbe dovuto risarcire la società di leasing mediante il pagamento di un indennizzo. Irrilevante la circostanza che la controparte non abbia mai richiesto il rimborso.


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