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L’adeguata verifica a distanza

Dopo le modifiche introdotte nel Dlgs 231/2007 dal decreto Semplificazioni, convertito nella legge n. 120/2020 (in vigore dallo scorso 15 settembre), per identificare un cliente a distanza serve sempre il documento. Le modifiche all’articolo 18 recitano che l’adeguata verifica della clientela si attua attraverso ‘l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità, sulla base di documenti, dati e informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure trovano applicazione nei confronti dell’esecutore, anche in relazione alla verifica dell’esistenza e dell’ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente’. L’identificazione in presenza del cliente non cambia. Cambia invece quella del cliente in possesso di una identità digitale, in cui il livello massimo di sicurezza precedentemente richiesto viene ora sostituito da un ‘livello di garanzia almeno significativo’.


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