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L’Agenzia non può chiedere dati doppi

In occasione dei controlli formali delle dichiarazioni l’Agenzia non potrà richiedere ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell’anagrafe tributaria o dati trasmessi da terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi. E’ quanto prevede l’articolo 4-bis del decreto Crescita. I controlli interessati sono quelli formali disciplinati dall’articolo 36-ter del Dpr 600/73. Non sono previste sanzioni in capo al dipendente che anziché consultare l’anagrafe tributaria, richiede inutilmente documenti in suo possesso.


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