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Le violazioni sullo spesometro non sempre sono ‘errori formali’

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 11/E di ieri, fornisce la sua interpretazione sulla sanatoria delle irregolarità formali. Sanatoria che si perfeziona con il pagamento di 200 euro per periodo d’imposta e con la rimozione dell’errore o dell’omissione. Il documento, tuttavia, interviene per distinguere ciò che risulta violazione formale e ciò che risulta violazione sostanziale. Si afferma che le omissioni e le irregolarità relative allo spesometro e alla comunicazione di sintesi delle liquidazioni periodiche risultano sanabili. Tuttavia si afferma che ‘tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta’. Il documento considera violazioni sostanziali e, pertanto, escluse dalla sanatoria, l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero e l’omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore. (Ved. Anche Italia Oggi: ‘Sanatoria in agrodolce’ – pag. 29)


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