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Leasing, il trattamento Iva pomo della discordia con la Ue

E’ motivo di grave incertezza per le imprese il trattamento ai fin Iva del leasing traslativo. La normativa nazionale qualifica diversamente l’operazione rispetto alla Corte di giustizia Ue. La prima la considera prestazione di servizi, la Corte Ue, invece, una possibile cessione di beni. La questione è una ‘mina vagante’ da disinnescare in fretta per prevenire il rischio di contenziosi e per restituire certezza agli operatori. Spetta al giudice nazionale valutare e decidere se la cessione di beni che qualifica un contratto di locazione accompagnato dalla clausola secondo la quale la proprietà è ‘normalmente’ acquisita al più tardi all’atto del pagamento dell’ultima rata, si applica al contratto di leasing qualora si possa dedurre dalle condizioni finanziarie che l’esercizio dell’opzione risulta l’unica scelta economicamente razionale che il locatario potrà fare, giunto al momento, se il contratto è stato eseguito fino al suo termine.


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