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L’editore può detrarre l’Iva non assolta dal cliente

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 155 diffusa ieri, ha chiarito che l’editore che ha liquidato l’Iva mediante applicazione del regime speciale monofase può portare in detrazione l’imposta non assolta dal cliente. Una società editrice di riviste e giornali periodici aveva sottoscritto un contratto di distribuzione con una impresa di distribuzione nazionale affidandole la diffusione e la distribuzione dei suoi prodotti editoriali. La società editrice liquidava l’Iva applicando il regime speciale monofase con forfetizzazione della resa e determinava l’imposta in relazione al prezzo di copertina e al numero di copie consegnate o spedite. Successivamente l’impresa di distribuzione veniva dichiarata fallita. La società chiedeva se, nell’ipotesi di mancato pagamento in tutto o in parte potesse portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione. L’Agenzia ha chiarito che il regime speciale monofase Iva consente agli editori di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, nel caso di mancato pagamento in tutto o in parte. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Detrazione Iva liquidata dagli editori’ – pag. 31)


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