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L’esenzione Iva per la formazione non si estende ai corsi di nuoto

La Corte di giustizia, con la sentenza causa C-373/19, ha sostenuto che l’esenzione Iva prevista per la formazione non si estende ai corsi di nuoto. I giudici europei si erano espressi in questa direzione anche nella sentenza di marzo 2019, causa C-449/17 nella quale avevano escluso dall’ambito di applicazione del regime Iva agevolato l’insegnamento della guida automobilistica impartito dalle scuole guida. La ragione dell’esclusione, ora come allora, è da ricercarsi nel fatto che un insegnamento specialistico, quale quello impartito da una scuola di nuoto, o di guida o di vela (sentenza C-47/19), impartito ad hoc, non equivale, di per sé stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo caratterizzanti l’insegnamento scolastico e universitario. Solo un’attività che presenti tali caratteristiche, e non ogni tipologia di insegnamento specifico, va considerata esente ai fini Iva.


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