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Maggior corrispettivo a presunzione ampia

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 9513 del 18 aprile 2018, ha stabilito che l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro. L’illegittimità di tale criterio discende dallo ius superveniens di cui al Dlgs 147/15, che è norma da ritenersi applicabile anche ai giudizi in corso, atteso l’intento interpretativo, con effetti retroattivi. Peraltro, dicono i giudici, se pure è vero che il mero riferimento all’interpretazione da attribuire a norme precedenti non attribuisce, per ciò solo, ad una norma carattere interpretativo, tuttavia lo stesso riferimento testimonia l’intento del legislatore di attribuire ad essa il carattere retroattivo; intento che nella specie trova ulteriore conferma nel fatto che solo per le previsioni in esame non si prevede espressamente che si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.


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