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Metodo ‘blindato’ per il transfer pricing

Per contestare i prezzi di trasferimento l’Agenzia delle Entrate deve motivare l’utilizzo di un metodo diverso da quello adottato dal contribuente. Ad affermarlo la Ctr Lombardia con la sentenza 1648/2/18. La lite era nata da una ripresa per gli anni di imposta 2011 e 2012 sul valore di libera concorrenza delle cessioni di beni da una società italiana alle proprie consociate estere. Negli anni oggetto di verifica la contribuente era in condizioni di difficoltà avendo conseguito perdite per vari esercizi. I risultati negativi andavano attribuiti esclusivamente a fattori di mercato; la società aveva esibito documenti da cui emergeva l’interruzione dei rapporti con clienti ed i bilanci di concorrenti, anch’essi in perdita. Secondo la società per valutare la congruità dei prezzi di trasferimento si doveva applicare il metodo del Cup (confronto di prezzo). I giudici tributari d’appello hanno contestato la valutazione utilizzata dalle Entrate sostenendo che va sempre motivata l’adozione di criteri diversi da quelli dell’impresa.


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