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Nautica, la non imponibilità Iva va comunicata alle Entrate

Nautica. Le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021 fanno sì che la non imponibilità Iva debba essere comunicata alle Entrate dall’armatore. In pratica, l’impiego in navigazione in alto mare delle navi destinate all’esercizio di attività commerciali viene introdotta nell’articolo 8-bis. Già le risoluzioni n. 2 e n. 69 entrambe del 2017 e la risoluzione n. 6 del 2018 avevano stabilito che la condizione è soddisfatta dalle navi che hanno effettuato oltre il 70% dei loro viaggi in alto mare. La legge n. 178/2020 fa inoltre chiarezza tra fornitore e armatore. Mentre il fornitore è il soggetto passivo dell’imposta, è responsabile in caso di accertamento, ma è estraneo al beneficio della non imponibilità come pure alle informazioni cui il regime è condizionato, il cliente è colui che beneficia del regime ed è in possesso delle informazioni cui l’applicabilità del regime risulta condizionata. Con la manovra 2021 la dichiarazione dell’armatore diventa lo strumento-presupposto per l’applicazione del regime di non imponibilità.


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