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Ne bis in idem sulle dichiarazioni fraudolente

Con la sentenza n. 28437 depositata ieri la Suprema corte ha precisato che la sentenza definitiva per dichiarazione fraudolenta con indicazione di false fatture esclude, per il ne bis in idem, un altro procedimento concernente il medesimo reato commesso nello stesso anno anche se relativo a documenti fittizi di altri fornitori. Il delitto, infatti, è connesso alla dichiarazione e non alle fatture. Nel caso analizzato un imprenditore veniva condannato in via definitiva per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture per l’anno 2014. Successivamente, per il medesimo anno veniva accertato l’inserimento nella stessa dichiarazione di altre fatture fittizie emesse, però, da differenti fornitori. In Cassazione i giudici con l’ermellino hanno accolto il ricorso dell’imputato sulla violazione del ne bis in idem, sostenendo la differenza tra la vigente dichiarazione fraudolenta con indicazione di fatture false e il reato precedente (legge 516/1982) di utilizzo di false fatture: l’attuale condotta si consuma con la presentazione della dichiarazione dei redditi, in passato l’illecito era connesso alla contabilizzazione dei falsi documenti.


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