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Nella divisione ereditaria il registro si conferma all’1%

La Cassazione, a Sezioni unite, con la sentenza 25021/2019, ha sancito l’effetto retroattivo della divisione. Significa che questa ha un effetto traslativo e non dichiarativo: poiché, se avesse effetto dichiarativo, non ci sarebbe bisogno che la legge ne disponga la retroattività. Se la divisione avesse natura dichiarativa, sarebbe naturalmente retroattiva, senza bisogno che la legge lo disponga. I giudici del Palazzaccio hanno disposto che tanto la divisione di una comunione ereditaria, quanto la divisione di una comunione ordinaria, qualsiasi sia la data di costruzione degli immobili oggetto di divisione, devono rispettare la normativa dettata, a pena di nullità degli atti traslativi, in tema di regolarità edilizia dei fabbricati. In sostanza, è nullo il contratto che non contenga la dichiarazione di anteriorità della costruzione al 1°settembre 1967 o non contenga la menzione dei titoli edilizi che siano stati rilasciati per abilitare le costruzioni realizzate dopo il 1967.


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