Rassegna Fiscale

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Nessun frazionamento senza la convenzione

Residenza all’estero. No al frazionamento del periodo d’imposta se non è previsto dalle Convenzioni. La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, con la sentenza n. 1155/3/2018, ha confermato il verdetto espresso dalla Ctp di Pescara che aveva rigettato il ricorso di un contribuente il quale aveva richiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso delle imposte pagate in Italia relativamente al periodo successivo al suo trasferimento in Francia. L’interessato chiedeva di essere tassato in Italia solo per il periodo di effettiva residenza. Il contribuente invocava il commentario all’articolo 4 del modello Ocse che estende l’ambito di applicazione delle tie-breaker rules anche alle singole frazioni di periodo d’imposta in cui si verifica la doppia residenza.


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