Rassegna Fiscale

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Niente fattura per servizi sui social a clienti finali

Con la risposta all’istanza di interpello n. 96 di ieri l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le società che realizzano portali o siti internet per committenti italiani privati consumatori, sono esonerate, non solo dall’obbligo di emissione della fattura, ma anche da quello di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale. Tuttavia è consentito, per i committenti che lo richiedono e non agiscono in veste di soggetti passivi Iva, certificare l’operazione con l’emissione della ricevuta fiscale purché, quest’ultima, contenga tutti i requisiti previsti dalla norma. Tra l’altro la ricevuta fiscale può essere trasmessa anche email, qualora il documento informatico abbia contenuto e forma identico a quello del documento analogico da cui è tratto e rispetta le prescrizioni del Codice dell’amministrazione digitale. (Ved. anche Italia Oggi: ‘E-commerce svincolato’ – pag. 41)


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