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No tax area, out arretrati

Con l’ordinanza n. 10887 di ieri la Corte di cassazione ha affermato che la no tax area è inapplicabile alla tassazione separata Irpef. I giudici di piazza Cavour hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro una pensionata per la quale era stato escluso il prelievo fiscale sui ratei percepiti come tassazione separata. La donna aveva percepito degli arretrati. Tali emolumenti, relativi ad anni precedenti a quello di corresponsione – dice la Corte – sono soggetti al regime della tassazione separata e ad essi va applicata l’aliquota corrispondente alla metà del reddito netto complessivo di lavoro dipendente percepito dal lavoratore nel biennio precedente ovvero l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell’anno anno, se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile, oppure ancora l’aliquota di tassazione minima in vigore nell’anno di corresponsione dell’emolumento arretrato, nel caso in cui non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni.


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