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Non chiudibili le lite sugli atti da liquidazione

Non c’è la sospensione del processo sulle controversie relative agli atti da liquidazione delle imposte. Ne deriva che tutti gli atti con i quali l’Agenzia delle Entrate si sia limitata a liquidare le somme dovute in esito a quanto dichiarato dai contribuenti restano fuori dal perimetro della definizione agevolata. A sostenerlo la Corte di cassazione con la sentenza 7099/2019 depositata il 13 marzo. La pronuncia conferma l’esclusione delle cartelle di pagamento tra gli atti aventi natura impositiva emesse in base all’articolo 36-ter del Dpr 600/1973. Per le controversie definibili la sospensione del processo non è automatica, ma è subordinata ad una specifica richiesta, rivolta al giudice presso cui pende il giudizio, con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della chiusura della lite. In tal caso il giudizio è sospeso fino al 10 giugno 2019.  La sospendibilità del processo non può prescindere da una valutazione sull’ammissibilità dell’istanza la quale dipende dalla natura dell’atto oggetto di contestazione.


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