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Non residenti, l’Iva è blindata

Con la risposta n. 278 di ieri l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che non è cedibile a terzi il credito Iva richiesto a rimborso secondo le norme e le procedure previste per i soggetti non residenti. A presentare l’interpello era stata una società svizzera che, effettuando in Italia acquisti ed importazioni per i quali ha diritto al rimborso della relativa Iva, chiedeva di sapere se, in ragione dei tempi di attesa per l’erogazione delle somme, per ottimizzare la gestione della liquidità potesse cedere il credito a terzi, come previsto dalla normativa italiana per i crediti chiesti a rimborso in sede di dichiarazione annuale o di istanza trimestrale Tr. Nella risposta le Entrate ricordano che i rimborsi dell’Iva assolta in Italia da soggetti non residenti seguono due procedure a seconda che siano richiesti da soggetti passivi stabiliti in altri paesi Ue oppure in paesi terzi. Nel primo caso la presentazione della richiesta per via telematica va fatta all’amministrazione del paese Ue di residenza, che provvede ad inoltrarla al paese del rimborso. Nel secondo caso, invece, il diritto al rimborso è subordinato all’esistenza di accordi di reciprocità.


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