Rassegna Fiscale

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Periodo transitorio esteso al 31 dicembre 2019

Il comma 2-bis aggiunto all’articolo 32-quater del decreto legge fiscale si applicherà a partire dai dividendi percepiti dal 1°gennaio 2020. Perciò sui dividendi provenienti da società estere e imputabili a persone fisiche residenti non esercenti imprese e su quelli di fonte italiana imputabili a non residenti, l’emittente o l’intermediario risulterebbero non aver applicato le ritenute d’imposta previste dal nuovo regime senza però essere più in grado di rivalersi sul contribuente. E’ auspicabile che l’onere della liquidazione dell’imposta sia accollato al socio della società semplice che potrà provvedere in sede di dichiarazione dei redditi. Lo stesso comma 2-bis stabilisce che alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti Ires, continua ad applicarsi il regime transitorio di cui alla legge 205/2017. Questa disposizione si applica ai dividendi messi in pagamento dalla data di entrata in vigore del decreto liquidità ma la disposizione potrebbe avere anche una portata retroattiva sulle ritenute che non sono state operate.


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