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Responsabilità piena del Caf se il visto infedele precede il 30 marzo 2019

La Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 851/5/2021, ha stabilito che la nuova disciplina della responsabilità dei Caf non ha effetto retroattivo. Per le violazioni anteriori alla nuova normativa il Caf è tenuto a pagare un importo pari all’imposta, interessi e sanzioni che sarebbero stati chiesti al contribuente dall’ufficio, a seguito del controllo formale. Nel caso analizzato un contribuente aveva presentato la propria dichiarazione dei redditi tramite Caf. Successivamente, l’ufficio aveva provveduto al controllo della dichiarazione, comunicandone l’esito allo stesso intermediario che non aveva aderito alla richiesta, ritenendo illegittima la procedura e infondato il recupero. L’ufficio aveva iscritto a ruolo le somme e notificato una cartella di pagamento al responsabile del Caf che l’aveva impugnata.


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