Se il capitale scende sotto il minimo serve una decisione dei soci
La sterilizzazione delle perdite che riducono il capitale oltre il terzo, ma non lo abbattono sotto il minimo, è un effetto che consegue ex lege dall’art. 6 del decreto Liquidità e, quindi, non occorre che i soci adottino alcuna decisione sul punto: l’anno di grazia delle perdite del 2020, invece di coincidere con il 2021, automaticamente coinciderà con il 2025. Ma nulla impedisce che i soci decidano di attuare volontariamente la riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite, e questo anche quando le stesse sarebbero sterilizzabili e posticipabili di un quinquennio. La sterilizzazione delle perdite che riducono il capitale oltre il terzo e lo diminuiscono sotto il minimo, invece, richiede una decisione dei soci i quali hanno tre opzioni: rinviare la decisione alla chiusura dell’esercizio 2025; deliberare la riduzione del capitale a ripianamento integrale delle perdite e contemporaneamente il suo aumento fino al minimo di legge; deliberare una copertura parziale delle perdite. È quanto emerge nelle nuove massime T.A.6 e T.A.7 del Comitato notarile triveneto.