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Si paga il 5% solo per doppia soccombenza integrale

Nella circolare n. 10/E/2019, emanata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di risposte sulle liti pendenti. La più interessante, probabilmente, sostiene che la cartella relativa ad un omesso versamento per il quale il contribuente abbia eccepito la decadenza dei termini per la notifica dell’atto non è definibile. La domanda di definizione va depositata alla commissione tributaria dove è pendente la controversia al 10 giugno 2019. In merito ai ricorsi pendenti in Cassazione è stato chiesto all’Agenzia se sia possibile definire con il pagamento del solo 5% la controversia in cui il contribuente sia stato vittorioso in primo e secondo grado limitatamente ad uno specifico rilievo contenuto nell’atto impositivo e, al 19 dicembre 2018, la lite sia pendente in Cassazione solo per tale rilievo. Secondo l’Agenzia il 5% torva applicazione con esclusivo riferimento alle controversie in cui vi sia stata una soccombenza integrale dell’ente impositore. (Ved. Anche Italia Oggi: ‘Una bussola per le liti pendenti’ – pag. 29)


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