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Sull’imposta di registro resta l’incognita dell’abuso del diritto

Alla luce della dichiarata costituzionalità del nuovo articolo 20 sulla riqualificazione degli atti ai fini dell’imposta di registro, è necessario che l’Agenzia delle Entrate precisi i criteri di contestazione di potenziali operazioni elusive in materia. E’ quanto scritto da Assonime nella circolare 18/2020 con la quale è stato trattato il tema della pronuncia della Consulta sulla legittimità del nuovo art. 20 del Dpr 131/86. La Cassazione aveva sollevato dubbi di costituzionalità perché la nuova formulazione avrebbe violato il principio della capacità contributiva, perché l’esclusione del collegamento negoziale dell’attività di qualificazione giuridica dell’atto avrebbe avuto l’effetto di sottrarre all’imposizione alcune tipiche fattispecie di capacità contributiva. Con la sentenza 158/2020 la Corte costituzionale ha ritenuto infondate le questioni sollevate. Per i giudici delle leggi rientra nella discrezionalità del legislatore definire la natura di ‘imposta d’atto’ dell’imposta di registro, senza che con ciò rilevino gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto medesimo. La pronuncia, tuttavia, non scioglie tutti i problemi.


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