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Blocco dei licenziamenti con effetti collaterali

Il dl ‘Cura Italia’ impedisce ai datori di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ovvero di dare avvio alle procedure di cassa integrazione, mobilità e trattamenti di disoccupazione, per un periodo di 60 giorni decorrenti dal 17 marzo, data di pubblicazione del decreto. Anche i licenziamenti non ricompresi nella norma, ossia quelli individuali per giustificato motivo oggettivo intimati prima del 17 marzo e quelli collettivi avviati prima del 24 febbraio sembra possano esserne coinvolti. Il datore di lavoro che intende procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un dipendente assunto prima del 7 marzo 2015, deve comunicare alla Direzione territoriale del lavoro l’intenzione di procedere al licenziamento. In tal caso l’efficacia del licenziamento retroagisce all’avvio della procedura. In tal caso si pone un problema operativo quando il periodo di preavviso contrattualmente dovuto al prestatore sia inferiore all’arco temporale intercorrente tra la data di invio della comunicazione di avvio della procedura da parte del datore e quella di convocazione delle parti davanti alla commissione di conciliazione. La soluzione adottabile potrebbe essere quella di considerare i giorni eccedenti il preavviso contrattualmente previsto quale preavviso convenzionale, di durata superiore a quella stabilita dal contratto collettivo in ragione della qualifica e dell’anzianità aziendale.


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