Il debitore provi il concreto pregiudizio
Il debitore che proponga opposizione agli atti esecutivi, causa l’omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo notificata, non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell’opposizione stessa, a dedurre l’irregolarità formale, senza indicare quale concreto pregiudizio essa abbia cagionato. Ad affermarlo è stata la Corte di cassazione con la sentenza n. 3967 depositata in segreteria lo scorso 12 febbraio. Secondo i giudici la conoscenza del titolo esecutivo comunque avuta dal debitore non basta a sanare il vizio dell’omessa spedizione in forma esecutiva della copia a lui destinata, in quanto non è questa la finalità dell’adempimento imposto. Gli ‘ermellini’ ricordano come già in precedenza è stato sancito che qualsiasi denuncia di un error in procedendo deve essere accompagnata dall’enucleazione di una concreto pregiudizio subito dalla parte.