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Imprese cessate in cigs, stop alle quote di tfr

L’Inps, con il messaggio n. 3920 del 2020, apre alle richieste di liquidazione del tfr ai lavoratori e di esonero dal pagamento del ticket licenziamento per le imprese in cassa integrazione straordinaria per cessazione attività. Il decreto Urgenze ha previsto la possibilità per gli anni 2019 e 2020 di riconoscere la Cigs per 12 mesi alle aziende che hanno cessato o stanno cessando l’attività, anche se con procedura concorsuale in corso a patto che non abbiano ancora concluso i licenziamenti dei dipendenti. Per le imprese sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria e limitatamente ai lavoratori in Cigs è previsto inoltre l’esonero dal pagamento delle quote di tfr e dal versamento del cd ticket di licenziamento. Gli esoneri spettano per gli anni 2020 e 2021. Per le due misure vanno presentate le relative domande. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Tfr pagato dall’Inps per le aziende in fallimento’ – pag. 32)


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